L’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in base al principio del “favor rei” – stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l’incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore -, si riferisce solamente alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense. Laddove si tratti, invece, di atto d’impugnazione, la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è quella vigente al momento della sua proposizione, in base al principio “tempus regit actum”. (Nella specie, la S.C. ha statuito, in un caso in cui un avvocato aveva impugnato la decisione del C.O.A. irrogativa della della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre, che il termine – perentorio – d’impugnazione era quello stabilito dalla previgente disciplina – di venti giorni ex art. 50, comma 2, r.d.l. n. 158 del 1933 all’epoca ancora vigente -, anziché quello di trenta giorni dalla data di notifica della decisione ex art. 33 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19653 del 24 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 37 del 04 Aprile 2017
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