La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde non vìola il divieto di bis in idem l’eventuale riapertura del procedimento in presenza di elementi o accertamenti nuovi, o comunque idonei a dare nuovo impulso alla procedura, senza peraltro bisogno di una previa esplicita revoca dell’archiviazione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 102
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 10 luglio 2017, n. 84.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 12 Settembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (censura)
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