Il COA di Bologna chiede un parere in ordine al susseguirsi della normativa in tema di abilitazione del praticante avvocato ed in particolare chiede: a) se il praticante abilitato secondo le modalità della normativa in vigore prima dell’entrata in vigore della L. 247/12 possa proseguire, sino alla scadenza del periodo di patrocinio, secondo le disposizioni previgenti o se “ricada automaticamente sotto la nuova disciplina del patrocinio c.d. sostitutivo”; b) nella ipotesi in cui debba ritenersi applicabile la nuova normativa, si chiede se il praticante abilitato debba formulare una richiesta all’Ordine nell’ambito della quale venga dichiarato “di optare per il nuovo regime del patrocinio c.d. sostitutivo”; c) se il praticante autorizzato al patrocinio secondo le modalità previgenti, subisca o meno le limitazioni dettate dalla L. 247/12 (si legge: “assomma in sé le facoltà e i limiti di esercizio delle due discipline oppure da quale delle due diverse normative deve essere disciplinato l’esercizio del suo patrocinio?”).

La commissione ritiene che la risposta ai quesiti debba essere tratta dall’art. 1 co. 2° D.M. 17 marzo 2016 n. 70, entrato in vigore il 3 giugno 2016 ove si dispone che “il presente regolamento” – e quindi la normativa di cui all’art. 41della nuova legge professionale – “si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso” … “continua ad applicarsi la normativa previgente” …
Opera invece la durata ridotta a 18 mesi ed è stata concessa al praticante abilitato la possibilità di avvalersi delle modalità alternative dello svolgimento del tirocinio (art. 73 D.L. n. 69/13– convertito nella L. n. 98/13 – e art. 2 D.L. n. 58/16).
Ne deriva, a parere della Commissione, che il nuovo regime della c.d. pratica assistita, non produca effetto alcuno nei confronti di chi fosse iscritto nel Registro dei Praticanti avvocati prima del 3 giugno 2016, se non per l’abbreviazione del termine di tirocinio a 18 mesi.
É da ritenere che il praticante abilitato ad esercitare la professione nei limiti di cui all’art. 7 L.479/1999, sia legittimato a sostituire l’avvocato secondo le modalità disposte dalla “nuova” normativa succitata. (si veda anche, in argomento, parere 22 febbraio 2017, n. 14 – rel. Cons. C. Secchieri).

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 23 maggio 2018, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 23 Maggio 2018
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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