Il COA di Roma chiede se, ai sensi dell’art. 2 c. 3, lett. b) della L. 247/2012, il quale prevede la possibilità di iscrizione all’Albo degli avvocati per i professori universitari di ruolo dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, al fine del computo del predetto termine possa essere valutato il periodo svolto quale ricercatore assunto a tempo indeterminato in materie giuridiche.

La risposta è nei seguenti termini.
Il comma 3, lett. b) dell’art. 2 della L. 247/2012 è norma eccezionale, insuscettibile quindi di interpretazione estensiva. Il servizio di insegnamento richiesto dalla disposizione in esame per l’iscrizione dei professori di ruolo all’Albo professionale dev’essere quindi prestato con siffatta qualifica.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 23 maggio 2018, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 23 Maggio 2018
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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