L’avvocato che dopo avere incassato dal debitore le somme di spettanza del cliente non ne dia notizia allo stesso e le restituisca solo dopo un notevole lasso di tempo (nella specie: quattro anni), viene meno ai doveri di lealtà, diligenza e decoro, in quanto tiene un comportamento gravemente lesivo sia della propria dignità, sia del prestigio dell’intera categoria forense, violando ogni correttezza nell’attività professionale (nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione). (Accoglie in parte il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Bergamo del 1o giugno – 28 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 9 febbraio 1995, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 09 Febbraio 1995 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 28 Dicembre 1993 (sospensione)
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