Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 96
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 27 Agosto 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 21 Luglio 2014 (censura)
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