Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 45 r.d.l. n. 1578/1993 (ratione temporis applicabile) è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di difesa da predisporre con adeguato preavviso temporale; la mancata osservanza di termine indicato non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l’annullamento del provvedimento e deve intendersi sanata se l’interessato non l’abbia tempestivamente eccepita, ovvero abbia comunque articolato compiutamente le sue difese nel merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 96
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 27 Agosto 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 21 Luglio 2014 (censura)
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