Elezioni forensi: “propaganda” e silenzio elettorale nei luoghi in cui si vota

L’art. 7 co. 1 L. n. 113/2017 vieta in maniera espressa la propaganda elettorale in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni d voto, sicché è legittimamente disposta la rimozione di manifesti elettorali affissi nei locali del Tribunale la sera precedente le votazioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 19 luglio 2018, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 19 Luglio 2018 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 32782 del 19 Dicembre 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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