Il diniego di accesso agli atti non è impugnabile al CNF

La sede giurisdizionale davanti alla quale far valere le doglianze in relazione al mancato accesso ad atti ritenuti rilevanti è quella amministrativa, e non già il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato al CNF -peraltro con reclamo elettorale- l’asserita mancata consegna dell’elenco delle email degli iscritti ai quali rivolgersi per la propaganda elettorale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 19 luglio 2018, n. 84

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 19 Luglio 2018 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 32782 del 19 Dicembre 2018 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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