Le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Conseguentemente, l’art. 47, co. 6 L.n. 247/2012 (secondo cui “Gli avvocati componenti della commissione (d’esame) non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto”) deve interpretarsi nel senso che l’ineleggibilità disposta da tale norma vale soltanto per il candidato alle elezioni che abbia svolto l’incarico di Commissario d’esame nell’ultima sessione precedente la tornata elettorale cui si riferisce la candidatura, giacché l’esigenza nella specie perseguita dal Legislatore è esclusivamente quella di evitare l’utilizzo improprio dell’incarico di Commissario per la creazione di un consenso elettorale (Nel caso di specie, il reclamo era stato proposto dal primo dei non eletti nei confronti di un ex commissario d’esami. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che prima delle elezioni si erano tenute altre sessioni di esame, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 18 luglio 2018, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 18 Luglio 2018 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera
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