E’ del tutto irrilevante, ai fini della regolarità del procedimento elettorale, il numero attribuito alla candidatura nell’elenco dei partecipanti alla competizione elettorale, in quanto il voto è espresso attraverso l’indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente (art. 8 L. n. 113/2017), senza alcun riferimento quindi al predetto riferimento cronologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 12 luglio 2018, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 12 Luglio 2018 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Settembre 2017
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