L’avvocato che, approfittando del rapporto di amicizia con il cliente, ottenga da questi un cospicuo prestito senza onorare gli assegni rilasciati in pagamento del debito contratto, tiene un comportamento contrario alla propria dignità e pregiudizievole per l’intera classe forense (nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per un anno dall’esercizio della professione). (Accoglie in parte il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 26 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 6 febbraio 1995, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 06 Febbraio 1995 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Febbraio 1993 (sospensione)
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