La cancellazione dall’albo per mancanza di requisiti (non discrezionali) non è annullabile per vizi di forma o errores in procedendo

Il provvedimento di cancellazione dall’albo per assenza del titolo abilitante all’iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali (a differenza di altri requisiti di iscrizione, quali, ad esempio, l’esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21/octies legge n. 241/1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 23 Luglio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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