Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., sentenza n. 6963/2017).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 23 Luglio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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