La facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore, anche in misura dimidiata rispetto ai parametri, incontra il limite dell’art. 2233 comma 2 c.c., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione.
Corte di Cassazione (pres. Ragonesi, rel. Genovese), ordinanza n. 24492 del 30 novembre 2016
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