L’avvocato che non intenda rappresentare il cliente in un procedimento deve dare a questi tempestiva ed inequivoca comunicazione, con mezzi adeguati rispetto alla concreta situazione. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 6 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 6 febbraio 1995, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 06 Febbraio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Maggio 1993
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