L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 21 Giugno 2018 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 23 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
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