In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’impugnazione delle decisioni disciplinari, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens (che attualmente prevede il termine di 30 giorni, in luogo dei 20 giorni stabiliti dalla previgente disciplina).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018
NOTA:
In senso conforme, cfr. per tutte Corte di Cassazione (pres. Cappabianca, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018, in tema di prescrizione.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19653 del 24 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 37 del 04 Aprile 2017
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