Nel caso di di rinnovazione della decisione disciplinare sulla base dei medesimi addebiti della prima decisione poi annullata con rinvio per motivi formali (nella specie, per omessa sottoscrizione del segretario), l’individuazione dei capi di incolpazione del nuovo atto di citazione disciplinare ben può avvenire mediante rinvio per relationem alla citazione del precedente giudizio, valendo il principio di diritto secondo cui l’atto amministrativo può ritenersi valido se il suo contenuto risulti espresso per relationem ad atti di cui il ricorrente sia certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l’atto prodromico sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo del nuovo atto.
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 408 del 31 Dicembre 2016
0 Comment