Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 20 dicembre 2017, n. 218.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 21 Giugno 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera del 19 Dicembre 2014 (censura)
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