Al procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell’amministrazione

Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l’art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 76

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389, nonché in sede di Legittimità Cassazione Civile, sez. Unite, 7 dicembre 2006, n. 26182.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 21 Giugno 2018 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 13 Novembre 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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