L’avvocato che pretenda il pagamento del proprio credito in un momento successivo alla avvenuta completa soddisfazione dello stesso (attraverso una esecuzione e l’assegnazione dei beni pignorati) pone in essere un comportamento non corretto né consono alla categoria professionale (nella fattispecie il Consiglio ha ritenuto equa la sanzione della censura). (Accoglie in parte ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ancona del 9 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 30 gennaio 1995, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 30 Gennaio 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 09 Dicembre 1991
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