L’impugnazione della transazione per fatti NON sopravvenuti alla stipula dell’accordo

Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 44 cdf (già art. 32 codice previgente) il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una delle parti e successivamente assista la parte medesima nel giudizio di impugnazione della transazione per fatti già conosciuti prima della stipula e non sopravvenuti alla stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza del 21 giugno 2018, n. 66

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 21 Giugno 2018 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 28 Novembre 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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