In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza del 21 giugno 2018, n. 66
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 21 Giugno 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 28 Novembre 2014 (censura)
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