È responsabile disciplinarmente l’avvocato che non si sia adoperato per restituire al collega un assegno bancario formalmente irregolare, dopo che gli era pervenuto assegno circolare di pari importo. È vero che il dovere di colleganza non deve essere in contrasto con gli interessi del cliente, tuttavia nel caso di specie non è comprensibile la mancata restituzione, dal momento che la cliente era stata soddisfatta di tutto. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ferrara del 20 marzo 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Montalto), sentenza del 30 gennaio 1995, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 30 Gennaio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 20 Marzo 1992
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