In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del codice deontologico, per avere il giudice disciplinare irrogato una sanzione -sospensione dalla professione- ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona- sentenza del 23 settembre 2017, n. 125).
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Lombardo), SS.UU, sentenza n. 17532 del 4 luglio 2018
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018, Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 17532 del 04 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 125 del 23 Settembre 2017
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