Il COA di Torino pone il seguente quesito: “Se un avvocato iscritto nell’Albo professionale possa essere socio di due associazioni professionali atteso che il comma 4 dell’art. 4 della L. 247/2012 è stato abrogato dalla L. 4 agosto 2017 n. 124 mentre il comma 3 dell’art. 70 del Codice Deontologico Forense prevede che «l’avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati»”.

La risposta è nei seguenti termini.
Il comma 4 dell’art. 4 della legge 247/12, il quale prevedeva che “l’avvocato può essere associato ad una sola associazione” è stato espressamente soppresso dalla L. 4 agosto 2017, n. 124. Il comma 3 dell’art. 70 del CDF traeva origine da una disposizione primaria, oggi abrogata.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 18 aprile 2018, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 18 Aprile 2018
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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