Il COA di Napoli pone il seguente quesito: “L’Avvocato che nel corso dell’anno chiede l’iscrizione all’Ordine degli avvocati proveniente da altro Ordine, è tenuto al pagamento della quota associativa annuale al momento della richiesta di iscrizione al nuovo Ordine, avendo già pagato la quota all’Ordine di provenienza?”.

La risposta è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 29, c. 3 della L. 247/2012 il Consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributo straordinario da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
L’obbligo di versamento dei suddetti contributi deriva dalla iscrizione nell’albo, registro o elenco e pertanto la eventuale precedente iscrizione dell’avvocato in albi di altri ordini forensi è del tutto irrilevante ai fini di cui al quesito e non può costituire motivo di esclusione del professionista dall’obbligo suddetto (cfr. in questo senso il parere n. 67/2016).

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 18 aprile 2018, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 18 Aprile 2018
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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