La risposta è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 29, c. 3 della L. 247/2012 il Consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributo straordinario da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
L’obbligo di versamento dei suddetti contributi deriva dalla iscrizione nell’albo, registro o elenco e pertanto la eventuale precedente iscrizione dell’avvocato in albi di altri ordini forensi è del tutto irrilevante ai fini di cui al quesito e non può costituire motivo di esclusione del professionista dall’obbligo suddetto (cfr. in questo senso il parere n. 67/2016).
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 18 aprile 2018, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 18 Aprile 2018- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
0 Comment