L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, l’avvocato si era recato a casa dei coniugi facendo sottoscrivere ad entrambi un ricorso per separazione consensuale sebbene uno dei due fosse assistito da un collega, ignaro dell’incontro e del contenuto dell’accordo stesso. In applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 25 Maggio 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 05 Dicembre 2013 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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