Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 25 maggio 2018, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 25 Maggio 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 12 Novembre 2014 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2755 del 30 Gennaio 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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