La delibera adottata – ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 60, comma 7 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in materia di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 medesimo articolo.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22358 del 26 Settembre 2017 (accoglie)- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 347 del 24 Novembre 2016
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