La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato (Nel caso di specie trattavasi di ricorso avverso la delibera con la quale il Comitato per la Tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, aveva disposto l’iscrizione, con riserva, nel predetto Albo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 25 maggio 2018, n. 51
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