Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l’esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l’interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell’ordinamento professionale ed il relativo tempo non può essere neppure computato ai fini dell’anzianità di iscrizione all’albo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso detto periodo dal computo dei dodici anni utili all’iscrizione all’albo speciale degli avvocati cassazionisti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 25 maggio 2018, n. 50
NOTA:
In senso conforma, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017.
0 Comment