Non pone in essere alcuna violazione dei principi della deontologia forense, l’avvocato che accompagna un parente, senza l’effettivo svolgimento di alcuna attività professionale, in una seduta con la controparte, nel corso della quale vengono tracciate le linee di una transazione. Non essendovi alcuna interposizione del procuratore di colui che ha transatto la lite, il professionista incolpato non è nemmeno tenuto a rispondere degli emolumenti spettanti all’avvocato interposto. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania del 18 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 27 dicembre 1994, n. 173
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 27 Dicembre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 18 Giugno 1933
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