L’art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13237 del 28 Maggio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 87 del 10 Luglio 2017
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