L’illecito disciplinare di cui all’art. 46 CDF si configura ogni qualvolta l’avvocato intenti una azione giudiziaria contro il proprio cliente senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 24 Aprile 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 12 Maggio 2014 (sospensione)
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