Il mancato raggiungimento della prova dell’illecito deontologico determina l’impossibilità di sanzionare il comportamento dell’avvocato. A maggior ragione quest’ultimo deve ritenersi esente da responsabilità se nelle more del procedimento disciplinare, egli ottiene l’iscrizione nell’albo dei procuratori, con ciò riconoscendosi la sussistenza del requisito della «condotta specchiata ed illibata». (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini del 3 aprile 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 23 dicembre 1994, n. 170
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 23 Dicembre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 03 Aprile 1992
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