Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l’eventuale giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato, in quanti i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l’uno diretto ad accertare nella condotta dell’iscritto la violazione di regole deontologiche e l’altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. de Michele), sentenza del 24 aprile 2018, n. 37
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 255.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 24 Aprile 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 30 Giugno 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13983 del 23 Maggio 2019 (respinge)
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