Il procedimento amministrativo avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

Il procedimento amministrativo avanti al Consiglio territoriale risulta regolato dalla normativa specifica di cui alla Legge Professionale, per cui ad esso non si applica l’art. 2 L. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, senza che possano sussistere dubbi sulla manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità ex art. 3 Cost. del procedimento disciplinare forense che non prevede un termine massimo di durata rispetto a quello accordato agli impiegati civili e militari per i quali l’azione disciplinare è assoggettata a termine, pena l’estinzione; infatti, quest’ultima normativa si ricollega a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego non presenti nell’ambito dell’attività del libero professionista (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito la nullità del procedimento disciplinare per la sua mancata conclusione nel termine di 90 giorni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 24 aprile 2018, n. 33

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67, Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. Perfetti – Rel. Mascherin, 21 aprile 2011, n. 76; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. Tirale – Rel. Stefenelli, 10 novembre 2005, n. 130.
Alle medesime conclusioni pervengono Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 174; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’Innella), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76.
Sulla mancanza anche di un termine di durata minima, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 24 novembre 2017, n. 186.
In arg. cfr. infine Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Stefenelli), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, secondo cui “Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (quand’anche ritenuto applicabile al procedimento disciplinare nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio territoriale) per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento ed atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà né circa la decadenza della potestà amministrativa né circa l’illegittimità del provvedimento adottato”.
A quest’ultimo proposito, cfr. ora l’art. 56, co. 3, L. n. 247/2012 sul termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 24 Aprile 2018 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Luglio 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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