Domanda di iscrizione all’Albo speciale dei “cassazionisti”: l’impugnazione del silenzio e del provvedimento di accoglimento o rigetto

Il Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti decide sull’iscrizione all’Albo Speciale dei Patrocinanti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed altre Giurisdizioni Superiori entro 90 giorni dal deposito della relativa istanza: il silenzio sulla domanda può essere impugnato con ricorso al CNF entro dieci giorni dalla scadenza del termine per provvedere, a pena di inammissibilità; la decisione sulla domanda può essere impugnata dall’interessato e dal Pubblico Ministero con ricorso al CNF da proporsi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a pena di inammissibilità (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il silenzio dopo 87 giorni dal deposito della domanda, cioè prima del decorso del termine per provvedere in merito alla stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Caia), sentenza del 12 aprile 2018, n. 30

abc, Giurisprudenza CNF

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