Il giudizio di rinvio al CNF

In sede di rinvio, il CNF è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso – se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività – conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 12 aprile 2018, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 12 Aprile 2018 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 06 Dicembre 2012 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9147 del 06 Maggio 2016 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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