Il procedimento disciplinare è sicuramente trattato e definito con valutazioni autonome rispetto al procedimento penale, e quindi non tutto quello che è penalmente rilevante deve esserlo anche in sede disciplinare; ma se un medesimo comportamento è considerato riprovevole dall’Avvocatura (che lo ha quindi regolamentato nel proprio codice comportamentale) e, nel contempo, è recepito come illecito in danno della collettività (e quindi come reato), appare legittimo concludere che la violazione in esame sia caratterizzata da una gravità oggettiva che, fra il minimo ed il massimo della sanzione applicabile, deve indurre ad una scelta di maggior rigore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 20 marzo 2018, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 20 Marzo 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 21 Luglio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12798 del 22 Maggio 2017 (respinge)
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