Il professionista che falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, al fine di difendersi in un procedimento disciplinare, l’incolpato aveva prodotto la revoca del mandato da parte del cliente, alla quale aveva aggiunto la frase “premesso di essere soddisfatta del suo operato e dei suoi compensi”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 19 Marzo 2018 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 14 Novembre 2014 (sospensione)
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