Sospensione dell’esecuzione delle sentenze CNF: inammissibile il ricorso cautelare che non indichi il periculum in mora

Il ricorso cautelare avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora non contenga l’indicazione dei concreti elementi, alla cui stregua dall’esecuzione della sentenza impugnata dovrebbe “derivare grave ed irreparabile danno”; va parimenti esclusa l’ammissibilità dell’integrazione di lacune contenute nel ricorso mediante la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Secchieri, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77).

Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Tria), SS.UU, ordinanza n. 10537 del 3 maggio 2018

abc, Giurisprudenza Cassazione

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