L’avvocato che, unitamente ad altro soggetto il quale procede in via esclusiva alla falsa sottoscrizione di un assegno, trattenga poi la somma derivante dal pagamento dello stesso assegno, pone in essere un comportamento contrario ai principi deontologici. (Nella specie il Consiglio nazionale forense ha ridotto da un anno a due mesi il periodo di sospensione inflitto dal consiglio dell’ordine, in quanto il professionista pur concorrendo nel fatto delittuoso, non ha direttamente e materialmente apposto la firma falsa, ed essendo incerta la prova relativa al dolo in tutte le fasi della vicenda). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 21 novembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 15 Dicembre 1994 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Dicembre 1991 (sospensione)
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