Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 26 febbraio 2018, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 26 Febbraio 2018 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 13 Ottobre 2016 (radiazione)
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