La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 26 febbraio 2018, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 26 Febbraio 2018 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 13 Ottobre 2016 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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