La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 26 Gennaio 2017 (apertura procedim.to)
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