Qualsiasi attività svolta dal Consiglio territoriale attraverso i propri componenti nella fase di indagine anteriore e propedeutica all’instaurazione del procedimento disciplinare (che trova il suo momento iniziale nell’attività prevista e disciplinata dall’art. 47 del r.d. 22/1/1934 n. 37) deve ricondursi ad una vera e propria azione amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex artt. 51 e 52 c.p.c., relative all’obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 15 Luglio 2014 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30868 del 29 Novembre 2018 (respinge)
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