Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva concesso all’esponente di partecipare alle udienze del procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rilevato l’irritualità della procedura, respingendo nel contempo l’eccezione di nullità della relativa decisione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 15 Luglio 2014 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30868 del 29 Novembre 2018 (respinge)
0 Comment