Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata restituzione di somme – Configurabilità – Trattenimento somme a titolo di compensazione per i crediti derivanti da prestazioni professionali – Rilevanza della giustificazione in sede disciplinare – Non sussiste.

La mancata restituzione della somma affidata all’avvocato da parte del cliente, subito dopo il mancato realizzo dell’impiego che ne aveva motivato l’affidamento, determina direttamente l’appropriazione della stessa somma. È del tutto irrilevante, in sede disciplinare, la giustificazione della pretesa compensazione tra somme affidate al professionista con specifica destinazione ed emolumenti per prestazioni professionali; trattasi in verità di un tentativo, tanto frequente quanto maldestro, di camuffare l’avvenuta appropriazione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino del 21 dicembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Siciliano), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 15 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 21 Dicembre 1992
Giurisprudenza CNF

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